Sulla G.U. n.254 del 30 ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto legge n. 185 del 29 ottobre 2012 “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”, che è entrato in vigore il giorno successivo, e che ha ripristinato il trattamento di fine servizio per il personale che ne godeva fino al 31 dicembre 2010.
Dalle molte email ricevute abbiamo avuto modo di constatare il disappunto di tanti colleghi per questo provvedimento del Governo, ma, da un confronto con i nostri esperti in materia previdenziale, si ha la precisa sensazione che gli aspetti positivi del provvedimento superino quelli negativi.
In ogni caso, al di là del parere degli esperti, è sufficiente fare una piccola riflessione: era stata una richiesta sindacale quella di passare dal TFS al TFR dal 1 gennaio 2011? Certamente no, ci era stata imposta dal Governo per equipararci ai privati!
Abbiamo avuto modo di confrontarci con tanti andati in pensione fra la fine del 2011 ed il 2012 e questi colleghi hanno già toccato con mano il danno che ne è derivato, anche a chi con il nuovo regime è rimasto in servizio per pochi mesi.
Essendo stata ripristinata la buonuscita, questi colleghi riceveranno l’integrazione dovuta entro 12 mesi.
Certamente il Governo non ha messo in atto questo provvedimento pensando al nostro bene: poiché è un cattivo pagatore e non ha liquidità, preferisce pagare di più nel corso degli anni a chi man mano riceverà la buonuscita, piuttosto che dover restituire subito il 2,50% incassato illegittimamente in questi due anni. Ha ripristinato la vecchia norma che era più conveniente per noi nella quantificazione della buonuscita e non restituisce il maltolto.
A questo punto, diventa del tutto inutile inviare diffide poiché l’art. 1, comma 3 del Decreto fa decadere anche tutti i procedimenti già iniziati:
“I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione e’ dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti”.
RICORDIAMO INFINE CHE IL PERSONALE INTERESSATO AL PROVVEDIMENTO E’ QUELLO ASSUNTO ANTECEDENTEMENTE AL 1 GENNAIO 2001.